L’utilizzo di applicazioni dalle quali può derivare anche in forma indiretta controllo a distanza prevede il rispetto delle attuali norme in materia sia di giuslavorismo che di tutela della privacy.
La norma che regola questa materia, rivisitata dalla riforma detta el Jobs Act (2017) fa riferimento all’art. 4 al comma 2 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) il quale prescrive che:
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
E’ pertanto fatto obbligo che per l’utilizzo di applicazioni che generano punti GPS con visualizzazione a distanza, il datore di lavoro raggiunga relativo accordo con una rappresentanza sindacale in difetto con l’ispettorato.
Relativamente alla tutela della privacy, rimandiamo a quanto indicato nella pagina privacy, riportata in questo sito.
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